Divieto di svolgimento di attività sportive lacuali e divieto di navigazione, ormeggio e stazionamento nell'area lacuale prospiciente e di pertinenza del Comune di Malgrate
Pubblicato il 6 agosto 2026 • Comune , Protezione Civile , Viabilità
IL SINDACO
VISTO che, dalla serata di martedì 4 agosto 2026, è in corso un importante incendio nella zona del Moregallo, che sta richiedendo l’impiego di mezzi di soccorso aerei, in particolare elicotteri e canadair, di fondamentale importanza per lo spegnimento dei fuochi;
DATO ATTO che i mezzi di soccorso devono approvvigionarsi di acqua dal lago e che queste operazioni devono essere svolte nella massima sicurezza e nella massima celerità;
DATO ATTO che la presenza di attività sportive sul lago quali windsurf, kitesurf, wing foil, canoe, sup e similari determinano forti criticità in ordine all’esecuzione delle attività dei mezzi di soccorso in piena sicurezza;
DATO ATTO altresì che analoga problematica viene determinata da imbarcazioni private che navigano, ormeggiano e stazionano sullo specchio di lago utilizzato per le operazioni di prelievo acqua da parte dei sopra citati mezzi di emergenza;
RITENUTO necessario dover provvedere all’emissione di ordinanza di divieto delle attività sportive lacuali e di navigazione, ormeggio e stazionamento per tutte le unità private di navigazione, fatta eccezione per quelle adibite e utilizzate nell’attività di soccorso tecnico urgente e per le imbarcazioni che effettuano attività di trasporto passeggeri in forma imprenditoriale;
VISTE:
- la L.R. 4 aprile 2012 n. 6, “Disciplina del settore dei trasporti” e smi;
- il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9 “Disciplina della Gestione del Demanio Lacuale e Idroviario;
- l’O.P.G.R. 3 luglio 1997, n. 58600, “Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde”;
ORDINA
il DIVIETO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE LACUALI e il DIVIETO DI NAVIGAZIONE, D’ORMEGGIO E STAZIONAMENTO PER TUTTE LE UNITÀ PRIVATE DI NAVIGAZIONE, fatta eccezione per quelle adibite e utilizzate nell’attività di soccorso tecnico urgente e per le imbarcazioni che effettuano attività di trasporto passeggeri in forma imprenditoriale nell’area lacuale nell’area lacuale prospicente e di pertinenza del Comune di Malgrate.
AMMONISCE
che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione amministrativa sanzionabile, ai sensi dell’art. 54 della LR 6/2012, con la conseguente rimozione delle unità di navigazione.
I trasgressori sono tenuti a pagare le spese di rimozione e deposito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.
PRESCRIVE CHE
La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata fino al termine della condizione di emergenza.
Gli Ufficiali/Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Il provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Malgrate per 15 giorni consecutivi.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Lecco, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecco, alle Forze dell’Ordine e ai Comuni di Lecco, Mandello del Lario, Oliveto Lario e Valmadrera.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Autorità di bacino o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Autorità di bacino.